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Articolo 215 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Risoluzione e annullamento del concordato

Dispositivo dell'art. 215 Legge fallimentare

(1) Se il concordato non è eseguito (2), il tribunale (3), su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza (4) in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(2) L'art. 137 prevede ipotesi più numerose a cui ricondurre la risoluzione, mentre in questa sede rileva solo la mancata esecuzione del concordato.
(3) Il tribunale, che ha un ruolo assolutamente defilato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non ha il potere di iniziativa per chiedere la risoluzione del concordato.
(4) Poiché la norma parla di sentenza, è evidente che dovrà esserci la garanzia minima del contraddittorio con l'imprenditore (ed eventuali garanti).

Ratio Legis

In caso di risoluzione (solo per omessa esecuzione) o annullamento per le cause di cui all'art. 138, si riapre la procedura di liquidazione coatta amministrativa: per alcuni ciò si verificherebbe automaticamente; secondo altri, sarebbe necessario prima nominare nuovamente gli organi della procedura.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

18 L’articolo 18 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo V, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il comma 6 sostituisce l’articolo 215 del r.d. apportando modifiche consequenziali a quelle previste in sede di risoluzione e annullamento del concordato fallimentare.

Massime relative all'art. 215 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 4119/1985

Il decreto, con il quale la corte di appello, in sede di reclamo, rigetti l'istanza del creditore di risoluzione del concordato, approvato a conclusione della liquidazione coatta amministrativa, e neghi conseguentemente la riapertura di tale procedura, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che detto provvedimento, come quello analogo con cui venga negata la risoluzione del concordato fallimentare, non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore, il quale può riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero anche agire in sede ordinaria, con azione di accertamento o di condanna.

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