(1) Se il concordato non è eseguito (2), il tribunale (3), su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza (4) in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.