(1)Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del Codice Civile.
Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto(2).
Note
(1)
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 20, comma 1, lettera f), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
(2)
Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo
161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.