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Articolo 180 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Giudizio di omologazione

Dispositivo dell'art. 180 Legge fallimentare

(1) Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato (2) devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione (3), omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (4) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (5)(6).

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto (7).

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 169/2007.
(2) La possibilità di costituirsi in giudizio depositando memorie difensive è data a chiunque abbia un interesse.
(3) Il giudice deve verificare la effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, nella fattispecie sottoposta al suo esame. I creditori dovranno, invece, operare la valutazione circa la probabilità di successo del piano, dal punto di vista economico.
(4) Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 ha introdotto le parole "ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano".
Il giudice può oggi omologare il concordato anche con una percentuale di dissenzienti pari al 20%.
(5) Tale comma è stato modificato 3, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.
(6) Tale comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lettere a), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
(7) Il decreto correttivo 169/2007 ha previsto che la dichiarazione di fallimento possa essere immediata, per evitare vuoti di tutela di cui l'imprenditore possa abusare.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

16 L’articolo 16 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo III, Capo V della legge fallimentare.
Il comma 2 sostituisce l’art. 180 del r.d., onde dettare una disciplina del giudizio di omologazione analoga a quella dettata per il concordato fallimentare e conformata allo schema uniforme del rito camerale, con le necessarie varianti.
Per l’ipotesi che sia respinto il concordato, si prevede che sia contestualmente dichiarato il fallimento, all’esito del medesimo procedimento, ma solo su istanza di uno dei creditori che vi partecipano o su richiesta del pubblico ministero e previo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5.

Massime relative all'art. 180 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 8575/2015

La rinuncia da parte del debitore agli effetti favorevoli della decisione resa in sede di appello, con la quale è stato omologato il concordato preventivo da lui proposto, previa revoca del fallimento dichiarato in primo grado, non esclude la necessità che la S.C. si pronunci sui motivi di ricorso, non potendo rivivere la sentenza di primo grado, la cui efficacia è stata definitivamente assorbita dalla sentenza d'appello, e non essendovi spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Invero, la menzionata rinuncia si tradurrebbe, sostanzialmente, in una revoca della proposta di concordato, non più ammissibile una volta che gli effetti vincolanti del concordato preventivo, anche nei confronti dei creditori rimasti assenti o dissenzienti, siano stati tradotti in un provvedimento di omologazione.

Cass. civ. n. 3535/2006

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da una società di persone e non anche dai singoli soci, questi ultimi non assumono la posizione di litisconsorti necessari, né risultando legittimati ad impugnare la sentenza che rigetta la proposta di concordato, in quanto, pur essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, essi non sono legittimati a chiedere l'ammissione alla procedura, non rivestendo la qualità di imprenditori commerciali; la loro partecipazione al giudizio si configura pertanto come intervento volontario, a nulla rilevando la circostanza che essi abbiano sottoscritto l'istanza di ammissione alla procedura in qualità di amministratori e rappresentanti della società, né che il rigetto della proposta li esponga alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 147 della legge fall., essendo la loro qualità di litisconsorti necessari limitata alla sola partecipazione al giudizio di fallimento, in tutti i suoi gradi.

Cass. civ. n. 7152/1992

In sede di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al procedimento, conserva la posizione giuridica di ausiliare del giudice, e non è portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale. Detto commissario, pertanto, non è abilitato all'esercizio di azioni, né, in particolare, è legittimato ad impugnare la sentenza che, nell'ambito del giudizio di omologazione, cui si sia opposto un creditore (art. 180, secondo comma, legge fall.), pronunci sulle operazioni di voto relative all'approvazione del concordato.

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, deve ritenersi consentito, in forza del richiamo fatto dall'art. 180 della l. fall. agli artt. 183 e segg. c.p.c. (incluso quindi l'art. 267 c.p.c.), l'intervento adesivo del terzo, il quale abbia interesse a sostenere l'opposizione proposta da un creditore (nella specie, intervento dell'amministrazione finanziaria ad adiuvandum rispetto all'opposizione dell'esattore delle imposte).

Cass. civ. n. 9201/1990

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, deve ritenersi consentito, in forza del richiamo fatto dall'art. 180 della l. fall. agli artt. 183 e segg. c.p.c. (incluso quindi l'art. 267 c.p.c.), l'intervento adesivo del terzo, il quale abbia interesse a sostenere l'opposizione proposta da un creditore (nella specie, intervento dell'amministrazione finanziaria ad adiuvandum rispetto all'opposizione dell'esattore delle imposte).

Cass. civ. n. 6380/1979

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 180 della legge fallimentare per la fissazione dell'udienza innanzi al collegio per l'omologazione del concordato preventivo non ha natura perentoria e nessuna nullità è comminata dalla legge per la sua inosservanza.

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