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Articolo 141 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Nuova proposta di concordato

Dispositivo dell'art. 141 Legge fallimentare

(1) Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti (2).

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 5/2006.
(2) La disposizione mira a "blindare" il nuovo concordato, escludendone l'omologazione laddove non siano previamente depositate le somme occorrenti per il pagamento integrale di esso o non siano prestate le equivalenti garanzie.

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