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Articolo 114 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Restituzione di somme riscosse

Dispositivo dell'art. 114 Legge fallimentare

(1) I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione [98].

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse (2), oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) La restituzione di somme già ricevute dai creditori è assolutamente eccezionale, quindi è richiesto che la sentenza che accoglie l'istanza di revocazione sia passata in giudicato.

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