(1) I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione [98].
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse (2), oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
Note
(1)
Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2)
La restituzione di somme già ricevute dai creditori è assolutamente eccezionale, quindi è richiesto che la sentenza che accoglie l'istanza di revocazione sia passata in giudicato.