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Articolo 111 ter Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Conti speciali

Dispositivo dell'art. 111 ter Legge fallimentare

(1) La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Note

(1) Articolo aggiunto con d.lgs. 5/2006.

Ratio Legis

La norma stabilisce l'obbligo per il curatore di tenuta di un particolare conto, quello che concerne la vendita di beni immobili o mobili oggetto di un credito garantito da pegno, ipoteca o privilegio: ogni credito gravato da garanzia reale deve infatti sopportare le specifiche spese sostenute per l'acquisizione e la vendita del bene posto a suo oggetto.

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