(1) Il curatore, rimossi i sigilli (2), redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile [769 ss. c.p.c.], presenti o avvisati il fallito (3) e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori (4).
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore (5).
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.