Cass. civ. n. 6535/1981
Il conflitto fra il giudice delegato del tribunale fallimentare, che deleghi il pretore per l'apposizione di sigilli su beni del fallito, ed il pretore medesimo, il quale rifiuti l'esecuzione dell'incarico, contestando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della delega, non pone questioni di competenza, in quanto non investe i limiti dei poteri cognitori dell'uno o dell'altro giudice, ma soltanto l'idoneitā del mezzo istruttorio della rogatoria per l'espletamento di un atto pacificamente rientrante nelle attribuzioni del giudice fallimentare. Ne consegue che il suddetto conflitto non č suscettibile di essere denunciato e risolto con la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza, secondo la previsione dell'art. 45 c.p.c.