Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale (1).
Note
(1)
Il riferimento è in particolare all'art. 135 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore: "Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132".
Il fallimento dell'autore non è disciplinato dalla legge: si ritiene in genere che esso non comporti lo scioglimento del contratto.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132".
Il fallimento dell'autore non è disciplinato dalla legge: si ritiene in genere che esso non comporti lo scioglimento del contratto.