Cass. civ. n. 2127/1975
Data la natura del contratto di riporto quale negozio giuridico complesso, comprendente una vendita a pronti di titoli di credito dal riportato al riportatore ed una retrovendita a termine di altrettanti titoli della stessa specie, l'art. 76 della legge fallimentare, che disciplina gli effetti della dichiarazione di fallimento sui contratti di borsa a termine, si applica anche al contratto di riporto, e, più analiticamente, alla vendita a termine che di esso fa parte, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza del valore dei titoli, nel momento della dichiarazione di fallimento del riportato, rispetto al prezzo contrattuale, dev'essere versata dal riportatore al fallimento. L'art. 76 della legge fallimentare, disponendo la risoluzione (rectius: liquidazione anticipata degli effetti), al momento della dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, dei contratti di borsa a termine scadenti dopo la dichiarazione stessa, ed il conseguente versamento nel fallimento della eventuale eccedenza del valore delle cose e dei titoli, sempre al momento di detta dichiarazione, rispetto al prezzo contrattuale, non dispone il sorgere di un credito del fallimento, in novazione del precedente credito del fallito, ma solo l'immediata liquidazione di quest'ultimo, ed il debitore può compensare con tale credito eventuali suoi crediti verso il fallito, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare.