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Articolo 74 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Contratti ad esecuzione continuata o periodica

Dispositivo dell'art. 74 Legge fallimentare

(1) Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente (2) il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 169/2007.
(2) In prededuzione, a meno che - secondo la giurisprudenza - non sia stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, nel qual caso i pagamenti non possono essere prededotti.

Ratio Legis

Il contratto ad esecuzione continuata o periodica è sospeso per effetto del fallimento (art. 72 della l. fall.), ma se il curatore decide di subentrare, è tenuto a prededurre i pagamenti indicati nella norma.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

4 L’articolo 4 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo III della legge fallimentare.
L’articolo 74 del r.d. - interamente sostituito dal comma 11 - era tradizionalmente dedicato alla vendita a consegna ripartita ed alla somministrazione. La norma aveva dato luogo a rilevanti problemi applicativi in quanto disciplinante sia un contratto ad esecuzione istantanea, sia pure a consegna differita, che un contratto ad esecuzione continuata o periodica (la somministrazione). Già nella riforma del 2006 la norma era stata implementata con l’aggiunta della somministrazione di servizi. Il chiaro intento del legislatore era quello di dettare una norma più efficace con riguardo ai contratti di durata. La formulazione rimaneva tuttavia problematica in quanto limitata a due figure contrattuali specifiche.
Per questa ragione è stato ritenuto preferibile scrivere una norma generalmente riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Massime relative all'art. 74 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 4303/2012

In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (nella specie somministrazione) pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ed in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa fallita, disposto ex art. 104 legge fall., i relativi crediti maturati "ante" fallimento, sono o meno prededucibili, a seconda che, al termine dell'esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto, mentre solo quelli maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al termine dell'esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto da parte del curatore; infatti, l'eccezionalitā delle disposizioni dettate dalla legge fallimentare per i contratti di durata, ex artt. 74 e 82 legge fall., in ragione dell'indivisibilitā delle prestazioni, con il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti va contemperata con la "ratio" della disciplina dell'esercizio provvisorio, che limita la stessa prededucibilitā quando la prosecuzione del rapporto č l'effetto diretto del provvedimento giudiziale, non della scelta del curatore.

Cass. civ. n. 396/2001

In materia fallimentare, l'art. 74 della legge fallimentare - lā ove stabilisce che il curatore che subentra nel contratto di somministrazione deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne giā avvenute - prevedendo la possibilitā di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale e ciō in deroga al generale principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c., costituisce norma di carattere eccezionale e, quindi, inapplicabile oltre i casi in essa considerati (in applicazione di detto principio č stata esclusa l'applicabilitā della menzionata disciplina ad una ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di noleggio a lungo termine di automezzi e la correlativa fornitura di servizi di assistenza e manutenzione).

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