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Articolo 72 ter Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Dispositivo dell'art. 72 ter Legge fallimentare

(1) Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447 bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere (2) del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447 decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile (3).

Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447 decies, sesto comma, del codice civile (4).

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
(2) Si noti che si tratta di un parere e non di una autorizzazione.
(3) L'articolo richiamato stabilisce che i proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
A tali condizioni, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g) (2) del medesimo articolo.
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione, possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
(4) Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni per il finanziatore, il quale ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 2447 decies.

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