In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo (1) per non perdere l'azione cambiaria di regresso (2). In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Note
(1)
Se il portatore del titolo non ha accettato il pagamento che gli è stato offerto, perde il diritto ad agire in regresso e deve necessariamente insinuarsi nel fallimento.
(2)
L'azione cambiaria di regresso può essere esercitata alla scadenza del titolo o anche prima, nei casi contemplati dall'art. 50 del R.D. 1669/1933. Tra essi è ricompreso quello del fallimento del trattario o dell'emittente di pagherò cambiario: in questi casi, non è necessaria l'elevazione del protesto, ma è sufficiente produrre la sentenza dichiarativa di fallimento.