(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)
2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Il comma 2 reca modifiche all'articolo 10 legge fallimentare. La modifica apportata al secondo comma dell'articolo 10 della legge fallimentare risponde all'esigenza di restringere, a favore dei soli creditori o del pubblico ministero, la possibilità di dimostrare che l’effettiva cessazione dell'attività economica, momento da cui decorre il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, non corrisponde alla data dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, essendo proseguita l’attività commerciale anche dopo la formale cancellazione. Tale possibilità resta, invece, preclusa sia all'imprenditore individuale, che all'imprenditore collettivo cancellato d'ufficio dal registro delle imprese. In entrambi i casi, non è apparso corretto consentire all'imprenditore che, pur avendo cessato di fatto l'attività d'impresa, non abbia curato (tempestivamente) la cancellazione dal registro delle imprese, di superare con la prova contraria le risultanze del registro medesimo, eludendo così il legittimo affidamento che i creditori hanno tratto dalla pubblicità dei fatti iscritti nel registro delle imprese.