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Articolo 7 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Iniziativa del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 7 Legge fallimentare

(1) Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

  1. 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore (2);
  2. 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice (3) che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) La norma si riferisce a tutte le possibili notizie (c.d. notitiae decoctionis) che possano emergere in un procedimento penale, tali da rendere immediatamente attivabile l'iniziativa del P.M. L'elencazione non si considera tassativa, potendosi desumere l'insolvenza anche da altre circostanze non contemplate dalla disposizione.
(3) Il giudice non è obbligato a riferire al P.M. la rilevata insolvenza di un soggetto, né essa deve necessariamente riguardare una delle parti del processo civile.

Massime relative all'art. 7 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 9935/2015

In tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

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