(1)1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
Note
(1)
Articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. 19.1.2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. b), l. 20.5.2016, n. 76.