(1)1. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
Note
(1)
Articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 19.1.2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. b), L. 20.5.2016, n. 76.