Il contratto con il quale l'autore concede la facoltā di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, č regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltā non č esclusiva e non č trasferibile ad altri.