I contratti di edizione si estinguono:
- 1) per il decorso del termine contrattuale;
- 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
- 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
- 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
- 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;
- 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.