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Articolo 106 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 106 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.

[L'omissione del deposito impedisce lo acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.](1)

Il Ministro per la cultura popolare (2) può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Ora Presidente del Consiglio dei Ministri in conseguenza della soppressione del Ministero della cultura popolare prevista dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.

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