Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 58 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 58 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Massime relative all'art. 58 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 12825/2003

In caso di diffusione non autorizzata da parte in un'emittente radiofonica privata di brani musicali, incisi su disco o su nastro, costituenti opere tutelate, e la cui protezione sia stata affidata dall'autore iscritto alla Siae, quest'ultima č legittimata, sulla base del rapporto di mandato con l'autore, ad agire per conto di quest'ultimo, nei confronti del terzo facendo valere la violazione del diritto di esclusiva.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!