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Articolo 56 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 56 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Massime relative all'art. 56 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 8860/2001

La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla Siae integra gli estremi dell'illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso agli autori (e, per essi, alla predetta società italiana autori ed editori), senza che spieghi, in contrario, influenza la circostanza dell'avvenuta concessione del diritto di riproduzione dell'opera su supporti elettrici o meccanici.

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