Il capo II del Titolo I della L.d.a. - dedicato al soggetto titolare del diritto d’autore - è introdotto dall’articolo 6 della L.d.a., il quale stabilisce che il titolo originario dell'acquisto dei diritti morali e patrimoniali sull’opera dell’ingegno contemplati nella L.d.a. consiste nell’atto di creazione dell’opera. Da ciò consegue che, anche nei casi in cui l’oggetto materiale dell’opera dell’ingegno sia un bene mobile, i diritti d’autore sull’opera non possono essere acquisiti al solo ricorrere, in concorrenza, dei tre elementi di cui all’articolo 1153 c.c.: 1) il possesso del bene mobile che costituisca l’oggetto materiale dell’opera; 2) la buona fede del possessore e 3) l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene costituisca l’oggetto dell’opera. Nel caso di specie, la disciplina civilistica generale, infatti, non può trovare applicazione dal momento che la tutela del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno non si esaurisce a quella civilistica della proprietà sul bene materiale.
La peculiarità della disciplina afferente al titolo originario dell’acquisto dei diritti d’autore, si riflette anche sul versante della tutela giudiziale dei medesimi ove, ad esempio, si consideri che, “nell’eventualità in cui si intenda agire con un’azione di accertamento negativo, facendo dunque valere l’inesistenza di pretese altrui su un’opera creativa, bisognerà provare la titolarità dell’opera risalendo al primo acquirente a titolo originario della stessa, ancorché questa sia stata sottoposta ad una serie ininterrotta di trasferimenti”. L’onere probatorio posto a carico dell’attore che intenda, in sede giudiziale, affermare l’inesistenza di diritti altrui sull’opera dell’ingegno risulta abbastanza ostico, dal momento che la prova della titolarità del primo acquirente a titolo originario consiste nel fornire evidenza proprio dell’atto realizzativo-creativo dell’opera.