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Articolo 6 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 6 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale1.

Note

  1. (0)

    Il diritto d’autore trova fonte unicamente nell’atto creativo. Tale caratteristica osta alla configurabilità dell’acquisto ex art 1153 cc, cioè della formula “il possesso vale titolo”, in quanto il trasferimento dell’atto realizzativo e creativo dell’idea non si identifica con esso, bensì con l’oggetto materiale in cui l’opera si estrinseca. Tale assunto non è stato scalfito dall’art 167 della l. 633/41, ancorché questo garantisca, a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore in buona fede, la possibilità di opporre i propri diritti ad eventuali contraffattori (Corte d'Appello di Roma, sentenza del 13/06/2012).

Spiegazione dell'art. 6 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il capo II del Titolo I della L.d.a. - dedicato al soggetto titolare del diritto d’autore - è introdotto dall’articolo 6 della L.d.a., il quale stabilisce che il titolo originario dell'acquisto dei diritti morali e patrimoniali sull’opera dell’ingegno contemplati nella L.d.a. consiste nell’atto di creazione dell’opera. Da ciò consegue che, anche nei casi in cui l’oggetto materiale dell’opera dell’ingegno sia un bene mobile, i diritti d’autore sull’opera non possono essere acquisiti al solo ricorrere, in concorrenza, dei tre elementi di cui all’articolo 1153 c.c.: 1) il possesso del bene mobile che costituisca l’oggetto materiale dell’opera; 2) la buona fede del possessore e 3) l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene costituisca l’oggetto dell’opera. Nel caso di specie, la disciplina civilistica generale, infatti, non può trovare applicazione dal momento che la tutela del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno non si esaurisce a quella civilistica della proprietà sul bene materiale.
La peculiarità della disciplina afferente al titolo originario dell’acquisto dei diritti d’autore, si riflette anche sul versante della tutela giudiziale dei medesimi ove, ad esempio, si consideri che, “nell’eventualità in cui si intenda agire con un’azione di accertamento negativo, facendo dunque valere l’inesistenza di pretese altrui su un’opera creativa, bisognerà provare la titolarità dell’opera risalendo al primo acquirente a titolo originario della stessa, ancorché questa sia stata sottoposta ad una serie ininterrotta di trasferimenti”. L’onere probatorio posto a carico dell’attore che intenda, in sede giudiziale, affermare l’inesistenza di diritti altrui sull’opera dell’ingegno risulta abbastanza ostico, dal momento che la prova della titolarità del primo acquirente a titolo originario consiste nel fornire evidenza proprio dell’atto realizzativo-creativo dell’opera.

Massime relative all'art. 6 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 12089/2004

Ai fini della attribuzione al lavoratore (nella specie, giornalista televisivo), anziché al datore di lavoro, dei diritti patrimoniali conseguenti ad una sua opera creativa tutelata dal diritto di autore, occorre verificare in modo rigoroso l'esistenza di uno stretto nesso di causalità fra l'attività dovuta e la creazione realizzata, accertando se questa costituisca o meno l'esito programmato della prima. Peraltro, qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato (quale la realizzazione di un bene immateriale) considerato come la ragione stessa del rapporto, i diritti patrimoniali sono attribuiti totalmente al datore di lavoro, con la conseguenza che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, dal comportamento delle stesse o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali; in particolare, con riferimento al lavoro giornalistico, i cui contenuti professionali sono caratterizzati da una notevole dose di creatività, il lavoratore deve provare la ricorrenza di un'opera creata del tutto al di fuori dello svolgimento del rapporto di lavoro, fuori dell'orario di lavoro o del luogo di lavoro, e senza l'utilizzazione di strumenti, documentazione e strutture di ricerca e comunicazione appartenenti al datore di lavoro.

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