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Articolo 10 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 10 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori1.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Note

(1) In tema di diritto d'autore, nel caso di opera scultorea in vetro realizzata con il contributo di un maestro vetraio, sono coautori non solo l'ideatore e creatore del bozzetto, ma anche il maestro vetraio, il quale non conferisce soltanto un contributo tecnico, tendente a realizzare fedelmente un'idea altrui, ma contribuisce in modo creativo, momento per momento e con i necessari adattamenti, alla stessa ideazione, oltre che alla realizzazione dell'opera; pertanto, entrambi godono della tutela riconosciuta dall'art. 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633" (Cass. Civ. Sez. I del 25/11/2011 n. 24970).

Spiegazione dell'art. 10 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L’articolo 10 della L.d.a. prevede che gli autori che abbiano contribuito a creare un’opera, conferendo ciascuno un apporto che risulti "inscindibile" senza che l’opera venga meno, sono titolari in comune dei diritti d’autori dell’opera.

La disciplina è rivolta a disciplinare sia la titolarità dei diritti d’autore delle opere composte, che si configurano come il risultato omogeneo di diverse opere che risultano inseparabili - si pensi all’opera musicale che si compone di melodia e testi, sia la titolarità dei diritti d’autore sull’opera creata da più autori - sia la titolarità dei diritti d’autore sull’opera dell’ingegno creata da più autori con apporti di tipologia differente ma comunque “indistinguibili ed inscindibili”.

Il comma 2 reca una presunzione sull’eguale valore di tutte le parti dell’opera riconducibili a ciascun coautore. Tale presunzione può essere superata solo in presenza di un accordo scritto che stabilisca che le singole parti dell’opera abbiano valore differente.

Infine, a chiosa della disposizione, il comma terzo rinvia all’applicazione della disciplina codicistica della comunione. I diritti d’autore sull’opera dell’ingegno creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più coautori rientrano nel regime di comunione previsto codicisticamente previsto. Conseguenza fondamentale di tale disposizione è che le decisioni in merito allo sfruttamento economico dell’opera, comprese le modificazioni, necessitano del previo unanime consenso degli autori che ne hanno contribuito alla creazione.

Massime relative all'art. 10 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 33231/2019

Lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica, non suscettibile di uso diretto, avviene attraverso la concessione a terzi, deliberata a maggioranza nel caso di pluralitā dei produttori, a tenore del comma 1, dell'art. 1105 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10 l. n. 633 del 1941. Il produttore pretermesso č tenuto ad impugnare la deliberazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c., venendo in rilievo un atto di ordinaria amministrazione ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 1105.

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