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Articolo 22 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire il lavoro agile

(L. 22 maggio 2017, n. 81)

[Aggiornato al 20/08/2022]

Sicurezza sul lavoro

Dispositivo dell'art. 22 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire il lavoro agile

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

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