[1. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta e all'accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell'articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, nonché, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, e successive modificazioni. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - è tenuto a versare, al netto del compenso di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalità e la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale.
2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le norme di contabilità vigenti.
3. Le province devono corrispondere all'Automobile club d'Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
5. Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1993 per le formalità di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992.]