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Articolo 17 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Disposizioni finali

Dispositivo dell'art. 17 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

2. [Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili concorre il reddito dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa nei sensi indicati nel comma 2 dell'articolo 8, compete, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda di lire 120 mila rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di detta unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.](1)

3. [Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 120 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.](2)

4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1? gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.

6. Con effetto dal 1 gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.

7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:

  1. a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
  2. b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
  3. c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).

8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(2) Comma abrogato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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