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Dizionario Giuridico

Matrimonio putativo

Che cosa significa "Matrimonio putativo"?

È così chiamato il matrimonio invalido, cioè nullo o annullabile, ma contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi. La legge prevede che in questo caso l'atto matrimoniale produca comunque degli effetti (purché non sia viziato al punto di risultare del tutto inesistente: ad es., per il mancato scambio di consenso dei nubendi).
Per buona fede si intende l'ignoranza della causa di invalidità, imputabile ad un errore di fatto o di diritto: essa deve sussistere al momento della celebrazione del matrimonio e non è necessario che si protragga successivamente. Per questo tipo di buona fede trova applicazione la presunzione generale di buona fede sancita dall'art. 1147 del c.c..
Il coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio deve risarcire il danno all'altro in via equitativa (art. 129 bis del c.c.).

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