Che cosa significa "Espropriazione forzata di crediti"?
Si caratterizza perché l'oggetto della prestazione dovuta dal debitore esecutato consiste in una somma di denaro. Se le somme di denaro sono dovute al debitore esecutato da un terzo, l'espropriazione non può avvenire se non con la collaborazione o comunque la partecipazione di quest'ultimo. È bene precisare che, secondo la giurisprudenza, l'espropriazione forzata può avere ad oggetto anche crediti condizionati o futuri. Inoltre, risultano pignorabili, nelle forme del pignoramento presso terzi, le quote di S.r.l. (ma non anche di S.a.s.), le somme depositate su libretto postale e i crediti di lavoro non ancora maturati, nella misura autorizzata dal giudice o dalla legge [v. 545].
Per ciò che concerne i crediti incorporati in un titolo cambiario, non potendo il diritto di credito essere scorporato dal titolo, il pignoramento si effettua presso il debitore (detentore del titolo) a norma degli artt. 513 c.p.c. e ss., e non già presso il terzo. Non sono, invece, pignorabili i crediti aventi ad oggetto una prestazione o un bene diversi dal denaro. In questi casi il creditore può tuttavia, sempreché ne ricorrano i presupposti, surrogarsi al debitore inerte ex art. 2900 c.c..
Per ciò che concerne i crediti incorporati in un titolo cambiario, non potendo il diritto di credito essere scorporato dal titolo, il pignoramento si effettua presso il debitore (detentore del titolo) a norma degli artt. 513 c.p.c. e ss., e non già presso il terzo. Non sono, invece, pignorabili i crediti aventi ad oggetto una prestazione o un bene diversi dal denaro. In questi casi il creditore può tuttavia, sempreché ne ricorrano i presupposti, surrogarsi al debitore inerte ex art. 2900 c.c..