Che cosa significa "Confessione giudiziale"?
Si definisce tale la confessione (v. art. 2730) che risulti o effettuata oralmente da una parte o da un suo rappresentante nel corso del giudizio ed inserita perciò nel verbale dell'udienza, o all'interno di un atto processuale sottoscritto dalla di persona dalla parte interessata. Essa fa piena prova contro colui che l'ha posta in essere, ma soltanto quando si tratti di diritti disponibili, mentre nel caso in cui possa arrecare pregiudizio ad altri soggetti della causa, è apprezzata discrezionalmente dal giudice. Molto di rado è una confessione spontaneamente resa, il più delle volte si tratta infatti di dichiarazioni provenienti dall'interrogatorio formale (v. nota art. 2730).