1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque,nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 2 quater e 2 sexies i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.