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Articolo 2 Disposizioni urgenti in materia fiscale

(D.L. 30 settembre 1994, n. 564)

[Aggiornato al 18/01/2024]

Riduzione delle agevolazioni in materia di societą cooperative e loro consorzi

Dispositivo dell'art. 2 Disposizioni urgenti in materia fiscale

1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, nonché le cooperative di garanzia ed i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 394 del 1992; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale o rdinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.

5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: "di alloggi" sono inserite le seguenti: ", adibiti ad abitazione principale,".

7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: "società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali".

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-ter) è abrogato.

9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 41-bis) è sostituito dal seguente: "41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 3, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

11. [Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.".] (1)

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449.

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