Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta a duemila o l'ammenda da lire venti a trecento.
Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da lire venti a trecento.