Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo 1 esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.