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Articolo 19 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 19 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Le somme eventualmente non impiegate dal fondo di rotazione, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale.

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