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Articolo 6 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 01/01/2021]

Cause di non punibilitā

Dispositivo dell'art. 6 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Se la violazione č conseguenza di errore sul fatto, l'agente non č responsabile quando l'errore non č determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuitā dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.

2. Non č punibile l'autore della violazione quando essa č determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non č stato eseguito per fatto denunciato all'autoritā giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non č punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

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