1. Sono abrogati:
- a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
- b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931;
- c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole "27, penultimo comma", dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:
- 1) nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie";
- 2) nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie".
2. È inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.