1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
- a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societą di capitali e di enti con personalitą giuridica, pubblici o privati;
- b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
- c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivitą di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
- d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attivitą di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravitą dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.