Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:
- a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
- b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);
- c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
- d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
- e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
L'aliquota di cui alla lettera a) č ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma č dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.