Articolo abrogato dal D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
[Se i versamenti diretti effettuati dai contribuenti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti.]