(1)Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai di fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.
Note
(1)
Articolo dettante disposizioni in tema di razza privo di oggetto a seguito dell'abrogazione delle leggi razziali per effetto dell'art. 3 D. Lgs. Lt. 14/09/1944 n. 287.