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Articolo 244 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 244 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche č in corso all'entrata in vigore del codice esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941 n. 1368.

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