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Articolo 232 bis Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 232 bis Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilitā per danni del conservatore dei registri immobiliari č regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

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