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Articolo 223 viciester Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 223 viciester Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.

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