Non č necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio č receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome č stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.