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Articolo 205 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 205 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le societą commerciali e le societą cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalitą stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.

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