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Articolo 159 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 159 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformitą dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

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