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Articolo 148 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 148 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607

[Quando, secondo la legge del tempo in cui l'enfiteusi è stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 966 del codice.]

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