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Articolo 142 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 142 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.

[Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.]

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