Articolo abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
[Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.]
[Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.]
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!