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Articolo 126 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 126 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice č applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state giā impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.

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